PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assunzioni).

      1. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: «limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003» sono inserite le seguenti: «nonché agli anni 2006, 2007 e 2008».

Art. 2.
(Concessione di mutui a tasso agevolato).

      1. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti Spa concede ai comuni, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3.
(Corresponsione anticipata dell'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili).

      1. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2006, detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La domanda deve essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilità con la quale l'interessato deve fornire le indicazioni sull'attività che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attività.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, come da ultimo rideterminate dall'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dello 0,8 per cento.